Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-13791
presentato da
POLVERINI Renata
testo di
Mercoledì 13 luglio 2016, seduta n. 653
POLVERINI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione . — Per sapere – premesso che:
con la sentenza n. 120 del 2012, la Corte costituzionale ha dissipato definitamente ogni dubbio sulla legittimità costituzionale delle previsioni dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per o sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
come è noto, il primo comma di questa disposizione stabilisce che «per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità, o emolumento, comunque denominati, avente carattere fisso e cumulativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze di malattia dovute ad infortunio sul lavoro o da altra causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita»;
a distanza di 7 anni dall'emanazione del citato decreto-legge 112 del 2008, il 20 luglio 2015 il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha emanato una circolare sull'argomento, sulla scorta di un parere fornito dall'ARAN nello stesso anno (parere diametralmente opposto a quello emanato del 1995 dalla stessa Agenzia in riferimento ad analoga norma riferita al ccnl del 1995), introducendo la decurtazione dell'indennità penitenziaria in caso di assenza per malattia in danno del solo personale del comparto ministeri in servizio presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed il dipartimento della giustizia minorile (con l'esclusione quindi del personale di polizia penitenziaria e dei dirigenti che conservano integra l'indennità);
in data 29 febbraio 2016, la direzione generale del personale e delle risorse del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha diramato una circolare con la quale ha disposto il monitoraggio delle assenze per malattia di tutto il personale del comparto ministeri nel periodo dal 25 giugno 2008 al 19 luglio 2015, con la messa in mora dello steso personale per dette assenze ed il recupero dell'indennità penitenziariariconosciuta per le assenze a partire dal 20 luglio 2015;
l'indennità penitenziaria fu introdotta nel 1970 con la legge n. 1054, successivamente modificata più volte, al fine di retribuire tutto il personale penitenziario indistintamente (civile e di polizia) per la specificità della funzione svolta, con i rischi e i disagi ad essa connessi, per cui detta indennità, a differenza di quelle riconosciute da altre amministrazioni diverse da quella penitenziaria, è stata sempre considerata trattamento economico fondamentale (inserito in tabella A) e non accessorio, e quindi non assoggettabile alla decurtazione di cui all'articolo 71 del citato decreto-legge 112 del 2008;
le attuali innovazioni, oltre a snaturare e svilire profondamente una categoria di lavoratori che negli anni hanno pagato un pesante tributo di sangue nell'adempimento del loro dovere, crea anche una inaccettabile sperequazione all'interno del personale penitenziario, che viceversa agisce unitariamente all'interno degli istituti di pena per il raggiungimento della mission istituzionale, con grande compattezza, sinergia e profondo senso delle istituzioni –:
se si intendono assumere iniziative normative finalizzate a escludere l'applicazione dell'articolo 71 del decreto-legge 112 del 2008 nei confronti del personale penitenziario del comparto ministeri alla luce:
a) della specificità ed unicità del lavoro svolto, non all'interno di normali uffici, ma all'interno degli istituti penitenziari;
b) della natura di retribuzione fondamentale e non accessoria della indennità penitenziaria;
c) dell'esigenza di uniformità di trattamento con il restante personale penitenziario (dirigenza e personale del Corpo di polizia penitenziaria).
(4-13791)