Marzo 2018 | |||
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Straordinari della Polizia Penitenziaria: partito il ricorso Polizia penitenziaria, la guerra degli straordinari parte da Perugia contro indennità giornaliera di 5 euro nel giorno del riposto settimanale
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La battaglia legale per il pagamento degli straordinari degli agenti di Polizia Penitenziaria, nei giorni destinati al riposo, parte da Perugia. Diciassette agenti, assistiti dall'avvocato Lorenzo Di Gaetano, hanno portato il ministero della Giustizia, Dipartimento amministrazione penitenziaria, davanti al Tribunale amministrativo regionale per il riconoscimento «del diritto alla corresponsione del compenso spettante a ciascuno dei ricorrenti per ogni periodo di servizio svolto durante il quinquennio 2007/2012 (considerando atto interruttivo della prescrizione la data di notifica del presente ricorso) ovvero nel maggior periodo ritenuto di giustizia, per ore di straordinario effettuate e non pagate, svolte in giornate destinate e/o da destinare al riposo settimanale, oltre le 36 ore settimanali, secondo gli importi maturati in base alla legge ed ai C.C.N.L. intervenuti negli anni di riferimento oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo».
I ricorrenti contestano al ministero «articolati motivi di violazione della normativa di riferimento» e sostengono che «la spettanza della retribuzione per lavoro straordinario in ipotesi di prestazione lavorativa in giornata destinata al riposo settimanale e in eccedenza all’orario settimanale di 36 ore stabilito dal C.C.N.L., non essendo all’uopo assorbente la corresponsione della speciale indennità giornaliera di 5 euro». Il ministero non contesta la ricostruzione, ma sostiene solo l'intervenuta prescrizione.
Secondo i giudici amministrativi nella legge di stabilità del 2014 si legge chiaramente che «la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero». Una norma di «interpretazione autentica ed inequivocabilmente retroattiva», ma sulla quale pesano sospetti «di incostituzionalità» rilevandosi «oltre la irragionevolezza, la violazione dei principi della Convenzione E.D.U. (quale normativa interposta) come elaborati dalla Corte di Strasburgo in punto di efficacia retroattiva della legge non penale, essendo carente la sussistenza dei necessari “motivi imperativi di interesse generale” a tutela del legittimo affidamento».
E per queste ragioni «di pregiudizialità» che il Tar ha disposto «la sospensione del presente giudizio sino alla decisione da parte della Consulta della prospettata questione di legittimità costituzionale» della legge di stabilità del 2014 per quanto riguarda il motivo del contenzioso.
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