rubrica rivista
La necessità che i condannati fruiscano di un trattamento rieducativo è codificata al sesto comma dell’art. 1 Ordinamento Penitenziario. Art. 1 ord. pen. […] VI. Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche esigenze dei soggetti. Secondo l’ordinamento peniten- ziario, la rieducazione consiste nel reinserimento sociale dei condannati. Il regolamento di esecuzione (D.P.R 230/00) specifica inoltre, all’articolo 1 comma II: Il trattamento rieducativo è diretto (…) a promuovere…